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Velo OK

 

Coyote Informa i suoi utenti con queste considerazioni :

Chiamale “colonnine arancioni”, chiamali “finti autovelox”, chiamali “speed check”, chiamali “velo ok”. Quel che conta è che i contenitori arancioni in grado di ospitare un rilevatore di velocità, quasi sempre vuoti, non sempre sono al 100% legali. Basti sapere, per esempio, che il Giudice di Pace di Alessandria ha accolto un ricorso di un automobilista che aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità per mezzo di un “velo ok”. In questo particolare caso, l’automobilista viaggiava a 92 chilometri orari, ben oltre il limite di velocità di 50 chilometri orari previsto su quel tratto. Eppure il  Giudice di Pace, dopo aver verificato il fatto che nessuna verifica era stata fatta sul “velo ok”, non ha potuto fare altro che annullare la multa. Sì, perché gli autovelox contenuti nelle colonnine arancioni devono essere approvati e omologati; nello specifico, devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture, e quindi omologati dal Ministero dello Sviluppo economico. E non è tutto qui: le colonnine devono essere controllate ogni anno. Ma vediamo più nel dettaglio come funzionano i “velo ok” e quando possono – e quando invece non possono assolutamente – essere usati per sanzionare degli automobilisti.

La regolarità dei Velo ok

L’appassionante telenovela si trascina fin dalla loro comparsa: i “ velo ok ” o gli “speed check ” sono regolari oppure no? Innanzitutto bisogna ricordare che la maggior parte di queste postazioni è disattivata (non contiene alcun autovelox), ma funge da deterrente. Questo significa che le colonnine servono spesso per mettere in guardia gli automobilisti, per indurli a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità indicati. E di fatto, in molti casi, le colonnine sembrano proprio funzionare, con i conducenti spaventati che, nel dubbio, rallentano per essere certi di non incappare in una multa. E questo a fronte di tutte le polemiche avanzate negli anni contro i dispositivi, non ultime quelle portate avanti da Federconsumatori

In un primo tempo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva considerato fuorilegge i “velo ok”: «i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Codice della Strada e dal connesso regolamento di attuazione. Dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione». Tanto che pure l’allora ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi li aveva bollati come illegali. Poi il parziale passo indietro: «quanto ai dissuasori di velocità –  comunemente definiti autovelobox – appare evidente che possano essere installati e operativi soltanto dissuasori dotati di effettivi dispositivi di controllo».

Box arancioni per autovelox: quando si possono utilizzare

Quando possono essere utilizzati quindi i “velo box”? Quando, insomma, la multa per eccesso di velocità che arriva da queste colonnine arancioni a bordo strada è da considerarsi regolare – e quindi assolutamente da pagare, senza la possibilità di ricorsi? Ebbene, la risposta varia di caso in caso, ed esistono parecchie zone grige. Partiamo dai dispositivi installati in città: su strade urbane a una corsia per senso di marcia, senza cartello e pattuglia, la multa è assolutamente e senza dubbio illegittima. Questo significa che il “velo box”, in questo contesto, è regolare solamente se negli immediati pressi vi è una pattuglia di vigili a presidiare la colonnina l’autovelox in essa contenuto. A questo proposito la polizia municipale, attraverso il proprio portale, ha cercato di fare chiarezza: «Nessuna disposizione normativa impedisce ai comuni di installare gli armadietti porta autovelox dove meglio credono. Anche come semplici dissuasori. Purché ogni tanto venga effettivamente realizzato qualche controllo di polizia stradale ospitando un misuratore al loro interno. E nella segnaletica di preavviso non vengano impiegati marchi che trasformano il segnale in pubblicità». Insomma, nulla vieta, per ora, di usare queste colonnine come spaventapasseri: in caso di attivazione, però, la pattuglia deve essere assolutamente vicina al “velo box”.

E per quanto riguarda le strade extraurbane? Per capire come devono – o possono –  essere usate le colonnine arancioni in questi casi si deve guardare ai vari pareri forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti negli ultimi anni. Nel 2013, con il parere n. 2318 del 23 aprile, aveva per esempio spiegato che «trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km». A questo, nel comma successivo, veniva aggiunta una nota molto importante, ovvero che «se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata». Per chiarire quanto espresso nelle note precedenti il 15 febbraio del 2018 è arrivata un’ulteriore precisazione, con il Ministero a spiegare che «questo ufficio approva i dispositivi rilevatori di velocità nella architettura di sistema con la quale sono proposti dal richiedente e non i singoli box».

Non tutti i box, dunque, sono automaticamente regolari. Va peraltro sottolineato, come sottolineato dall’ex Direttore della Motorizzazione Maurizio Vitelli, che questi contenitori arancioni sono regolari a patto che «al loro interno siano installati di misuratori di velocità di tipo approvato e dovrà essere dimostrato che il rilevatore, una volta inserito nel contenitore, mantiene invariati gli standard meccanici e funzionali che hanno dato luogo all’approvazione».

Da quanto si capisce dalle note successive del Ministero e dai chiarimenti collaterali, quindi, ogni velo box fa storia a sé. La multa può essere regolare o meno in base alla presenza o assenza della pattuglia, alla distanza dei segnali appositi, all’omologazione della colonnina e dell’autovelox in essa contenuta e via dicendo.

In ogni caso, meglio essere prudenti, e farsi aiutare dai segnalatori COYOTE per individuare in tempo la presenza di autovelox fissi e mobili!

 

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